di Piero Santonastaso
Roma, quartiere Trieste, via Tronto 2. Qui c’è la sede del Commissariato agli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, organo giurisdizionale speciale istituito con legge del 1927, che decide sulle controversie legata al godimento dei diritti collettivi come il pascolo e la caccia su terreni appartenenti ai Comuni o a terzi. Le sue decisioni sono appellabili presso una sezione specializzata della Corte di Appello di Roma, competente per tutti i 14 commissariati del territorio nazionale, Sicilia esclusa. È in via Tronto che ovviamente si decidono anche le controversie di Sacrofano, la cui storia è strettamente legata agli usi civici del territorio, perpetuando il concetto di proprietà collettiva della terra che in Italia e non solo si era affermato a partire dal secondo millennio avanti Cristo. Un concetto che slittò gradualmente di significato, trasformandosi in una sorta di diritto alla sopravvivenza. Infatti, fin dalla nascita nell’VIII secolo del fundus Scrofanum, parte della più ampia domusculta Capracorum (vastissima tenuta agricola istituita nel 780 da papa Adriano I ed estesa da Veio a Nepi), la vita di contadini e braccianti – i servi della gleba di scolastica memoria, quando non addirittura schiavi – era legata alla capacità di sfruttare le risorse naturali del territorio. I prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti andavano alla Chiesa (inizialmente la romana Santa Maria in Cosmedin) e al dominus, il padrone, mentre una parte in quota fissa era destinata ai poveri di Roma. Ai lavoratori sul territorio restavano le briciole, giocoforza integrate con i frutti della terra. Nacquero così gli usi civici, cioè il diritto di attingere liberamente alle risorse naturali, che saranno codificati nei secoli successivi al Mille, quando Sacrofano comincerà a essere menzionata come castello di proprietà della diocesi di Selva Candida. Ecco dunque il “legnatico”, la facoltà di fare legna nei boschi; il “frondatico”, quella di raccogliere fronde; “pascolatico” ed “erbatico”, il diritto di pascolare mandrie, greggi e singoli capi di bestiame; “fungatico”, la possibilità di andare a funghi; “spigolatico”, il diritto a spigolare tra le messi. La selvaggina era per antica tradizione res nullius, cioè di nessuno, e solo nel Basso Medioevo arriveranno i divieti legati alle tenute reali e papali. C’erano però delle limitazioni: l’uso civico era un diritto della collettività stanziale, non dei singoli di passaggio o dei gruppi di recente insediamento. Inoltre, era il feudatario locale, a nome del sovrano, il proprietario delle terre e di chi vi abitava, ed era perciò lui a decidere quali aree aprire al libero sfruttamento, di solito porzioni ridotte del territorio. Con corollario di abusi costituito dalle “difese”, recinzioni più o meno naturali con le quali i signori recintavano i terreni per sottrarli all’uso della collettività. A Sacrofano il controllo degli usi civici spettò dal XIII secolo e in ordine cronologico, ai Prefetti di Vico (non una carica ma una famiglia antipapato legata ai Corsi e ai Papareschi di Roma), poi per quasi tre secoli (1375-1662) agli Orsini di Bracciano (uno degli undici rami della famiglia), finché Francesco Orsini in bancarotta dovette cedere il feudo ai Chigi. Si arrivò così all’alba del XIX secolo, quando un singolare incrocio tra le legislazioni napoleoniche che sostenevano l’iniziativa liberista e le leggi eversive della feudalità promosse da alcuni sovrani, accrebbero la confusione in materia, in una sorta di tutti contro tutti. Si dovette attendere lo stato unitario perché nel 1888 fosse varata la legge Bonelli che istituiva le università agrarie, titolari della gestione dei diritti collettivi sui terreni di proprietà pubblica. A Sacrofano, dove dal 1705 esisteva l’Università dei possidenti di bestiame (UPB), nel 1909 sulla scorta di quella legge nacque l’Università agraria (“università” è denominazione esclusiva degli ex stati pontifici, altrove si chiamano diversamente) dei domini collettivi, che oggi gestisce circa 330 ettari, parte dei quali ricadenti nel territorio del Comune di Roma, cui si aggiungono i circa 200 nella disponibilità di UPB. Il panorama però è completamente cambiato: oggi l’uso civico da diritto si è trasformato in vincolo, introdotto con la legge Galasso del 1985 (tutela dei beni paesaggistici) per contrastare le occupazioni abusive. Di fatto, una situazione ingessata che avrebbe bisogno di una revisione legislativa, per restituire agli usi civici la loro funzione originaria.